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Visto il verbale di attivazione del COC in conseguenza di emergenza metereologica in atto del 7/2/2021;

Letta la disposizione al punto 6 riguardante la verifica di polizia circa la regolare manutenzione di fossi e dei rivoli, anche in aree di campagna e in particolare quelle a ridosso del Monte Maggiore (zona Mancini, San Nicola, Cinquevie, Gurvo) con peculiare attenzione all’area del depuratore e della zona Pantani;

Letta la disposizione al punto 7 di adottare ordinanze nei conftonti dei proprietari delle aree lasciate abbandonate di eseguire entro un termine assegnato, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi di maltempo e di deflusso delle acque piovane e di “intimare, in caso di inerzia, l’esecuzione in danno” (punto 8)

 

Constatato che in seguito agli eventi alluvionali, particolarmente violenti e improvvisi, l’incuria dei fondi privati, è diretta causa di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la circolazione veicolare e pedonale;

Accertato un generale stato di abbandono ed incuria in cui versano i numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche ed in particolare nelle aree su indicate;

Rilevato che, i fossi di deflusso delle acque meteoriche risultano in parte aboliti, in parte non manutenuti e privi di adeguata regimentazione delle acque di deflusso;

Rilevato altresi che ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai

ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti, di fossi abbandonati, lamentando conseguentemente la impossibilità delle acque di convogliarsi nei rivoli, tracimando pericolosamente sulle strade;

Considerato che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di pericolo per la circolazione, per l’incolumità pubblica e privata, ed inconvenienti igienico sanitari oltre a gravi pregiudizi per la viabilità;

Ritenuto che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un’ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché le acque vengano correttamente regimentate e la vegetazione non superi i limiti consentiti;

Ritenuto, altresì, necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi, o rivoli di maltempo, e il ripristino di quelli che siano stati aboliti nonché il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la sicurezza di transito, la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto altresì necessario, ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono, di provvedere alla puliZin periodica degli stessi fossi e canali di deflusso mediante il taglio delle erbe infestanti che impediscono il naturale deflusso delle acque meteoriche e durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Visti gli articoli n. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

Visti gli art. 29 e 31 de1 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 — Nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 — Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto l’art 107 il D.Lgs.  l 8\8\2000 n. 267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

 

  • ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico del1’intemo territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:
  • alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi o rivoli di maltempo, prospicienti le proprietà private, mediante pulizia, sistemazione e ripristino della loro corretta funzionalità, e ricostruzione di quelli eventualmente aboliti assicurando il corretto deflusso delle acque e degli scoli naturali, evitando pregiudizi alle proprietà pubbliche e private;
  • al taglio di rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
  • all’abbattimento e rimozione di alberi morti e/o rami secchi confinanti con la pubblica via;
  • alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili, che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal Codice per la loro messa a Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli ne1 più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
  • al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica a1 fine di evitar oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
  • ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di tutti i fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti, che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
  • è consentita la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro cosi come previsto dall’ordinanza sindacale 18/2014. La combustione è consentita tutto l’anno dal sorgere del sole sino alle ore 10,00, eccetto durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ovvero nei boschi ed in aree a distanza minore di 100 metri da essi nonché in caso di espresso divieto da1l’Autorità. Quando la combustione è consentita vanno osservate tutte le prescrizioni precauzionali ovvero in ogni caso è vietato procedere all’abbruciamento quando spira il vento, deve essere circoscritto ed isolato il terreno su cui si esegue la combustione con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza fino alla completa estinzione di focolai e braci e deve sempre avvenire senza arrecare disturbo a terzi.

AVVERTE

l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto il periodo residuo dell'anno 2021, dalla data di emanazione della presente ordinanza, e per tutto l'anno 2022 in forza della natura delle norme e dei regolamenti sopra indicati.

Gli agenti di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la seguente Ordinanza.

  • I trasgressori della presente ordinanza, fatta salva la denuncia in sede penale per il caso di più grave di violazione di cui all'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00, oltre alla sanzione accessoria, prevista dall'art. 29 c. 1 e c. 3 del C.d.S.
  • Nei casi in cui gli interessati non procedano autonomamente a quanto sopra ordinato, ai sensi della presente ordinanza, si darà luogo ai lavori di pulizia, ripristino, manutenzione e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.
  • In caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale

Cap. Giuseppe Izzo 

Allegati:
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