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Ordinanza n°09 del 31/08/2022

OGGETTO: Divieti e Prescrizioni comportamentali per i proprietari dei cani. Obbligo di raccolta deiezione canine. Obbligo di portare con sé dispositivi per la loro raccolta.

 

IL SINDACO

PREMESSO: che l’Amministrazione intende proseguire con le iniziative poste in essere per il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale focalizzando l’attenzione alle problematiche connesse al randagismo canino, con riferimento alle implicanze di carattere sociale ed igienico sanitarie;

PRESO ATTO dalle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori   dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione o svago in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte: bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezione canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell’obbligo di raccogliere e smaltire con mezzi adatti;

VISTA la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenire e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell’ambiente, il decoro della città, la sicurezza delle persone, nonché nel contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

RITENUTO, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare il dovere dei proprietari dei cani e chi ne ha la custodia, anche solo temporaneamente, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini e aree verdi pubbliche;

Dato atto dell’obbligatorietà dell’iscrizione dei cani all’anagrafe canina, nonché l’obbligo di sottoporli all’inserimento di microchip;

Visto l’art 7 bis del D.Lgs 267/2000 , che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500 per la suddetta violazione;

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza, ai proprietari e/o detentori di cani, al fine della salvaguardia dell’igiene e salute pubblica, di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali:

  • E’ vietato abbandonare in spazi pubblici o di uso pubblico, strade, piazze, marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, attraversamenti stradali, accessi alle abitazioni, spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici, gli accessi alle abitazioni, i giardini e aree verdi pubbliche, etcc, le deiezioni depositate dai cani durante le loro passeggiate.
  • E’ fatto obbligo portare con sé, al fine del rispetto dell’obbligo di raccolta delle deiezioni dei cani di proprietà, strumenti quali: paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza;
  • Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori;
  • Sono esentati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per i ciechi, i cani delle forze pubbliche sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale;
  • Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto;

DISPONE

L’invio della presente ordinanza, per il controllo dell’esecuzione della stessa:

Al Comando Polizia Municipale per l’esecuzione;

Al Comando Stazione Carabinieri Pietramelara;

Al Comando Stazione Carabinieri Forestali;

Al fine di portare a conoscenza il maggiore numero di cittadini la pubblicazione su sito del Comune e sulle pagine facebook del Comune

 

AVVERTE

Ai sensi dell’art 3, e 4 comma, della legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza e ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione all’albo pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971, n, 1034) ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.